Si informa che in data 16/11/2023 è stato sottoscritto definitivamente tra ARAN ed organizzazioni Sindacali del Comparto, l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio- assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
Come espressamente indicato dall’Accordo medesimo, esso si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola Fondo Pensione Espero, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire tutti i lavoratori della scuola e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
A riguardo si riportano alcuni degli articoli di particolare interesse:
- l’articolo 4, comma 2, che recita: “Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, nonesprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.”
- l’articolo 5 che disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo”.
Più precisamente, l’art. 5
– Comma 2. “Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo
è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”.
Comma 3. “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.
L’articolo 6 recita:
Comma 1. L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
Comma 2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell’adesione ai sensi dell’art. 4, comma 7.
Comma 3. Per esercitare il diritto di recesso, l’aderente invia una comunicazione al “Fondo”, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il “Fondo” rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.
Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:
https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza- complementare
Per maggiori informazioni sul Fondo pensione Espero, si rinvia al sito internet del Fondo: https://www.fondoespero.it
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